Sez. 3, Sentenza n. 15037 del 15/07/2005 (Rv. 584731 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - IN GENERE (LIQUIDITÀ DEL CREDITO) | Difetto - Pronuncia nel merito nel giudizio di opposizione - Necessità - Rilevanza solo sul regolamento delle spese - Deducibilità in appello - Limiti.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - IN GENERE (LIQUIDITÀ DEL CREDITO)
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge; pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalchè l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)