Sez. 1, Sentenza n. 8981 del 25/07/1992 (Rv. 478342 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità- In genere | Sentenza - Impugnazione - Termini - Impugnazione - Proposizione con ricorso - Tempestività della impugnazione - Sussistenza - Condizioni.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità- In genere
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il relativo procedimento, essendo in contestazione il diritto allo "status" di figlio naturale, essendo previsto un vero e proprio contraddittorio con la partecipazione anche del P.M. e concludendosi con sentenza, ha natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione; ne consegue che la decisione del giudice di primo grado è soggetta ad impugnazione nei termini previsti dall'art. 325 cod. proc. civ.; impugnazione che, se proposta con ricorso depositato in cancelleria, va considerata tempestiva ove la notificazione dello stesso e del decreto contenente la fissazione dell'udienza avvenga nei detti termini perentori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)