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Sez. U, Sentenza n. 5629 del 19/06/1996 (Rv. 498165 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Giudizio di merito - Rito camerale - Osservanza - Necessità - Sentenza - Impugnazione - Termini - Forma - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498165-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE

Il giudizio di merito relativo alla dichiarazione di paternità o maternità naturale di minori innanzi al Tribunale per i minorenni oppure, in sede di gravame, innanzi alla Sezione per i minorenni della Corte d'Appello, a norma dell'art. 38 disp. artt. cod. civ. (come modificato dall'art. 221 della legge 18 maggio 1975 n. 151 e dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184), è soggetto al rito camerale, anziché al rito contenzioso ordinario. Tuttavia, poiché la decisione di merito che pone termine al procedimento è una sentenza (art. 277 cod. civ.) che, dichiarando la filiazione naturale, incide su diritti soggettivi, creando un vero e proprio "status familiare", i termini per appellare non possono essere quelli di dieci giorni previsti dall'art. 739 secondo comma cod. proc. civ. avverso i decreti pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio, ma necessariamente quelli propri delle sentenze di rito ordinario, prescritti dagli artt. 325, 326, e 327 cod. proc. civ.; e la forma dell'appello è quella del ricorso e non della citazione, stante la previsione generale di cui all'art. 737 cod. proc. civ., sicché il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. Peraltro, ove l'impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa, l'atto introduttivo conserva valore, purché il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza vada computato con riferimento al deposito dell'atto notificato nella cancelleria dell'ufficio giudiziario di secondo grado, e non alla data di notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Regio Decr. 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)