Sez. L, Sentenza n. 6317 del 03/12/1984 (Rv. 437929 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO LIQUIDATO IN RAPPORTO ALL'ENTITÀ DELLA RETRIBUZIONE, IN IPOTESI DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO SENZA TUTELA REALE - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO LIQUIDATO IN RAPPORTO ALL'ENTITÀ DELLA RETRIBUZIONE, IN IPOTESI DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO SENZA TUTELA REALE - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE.*
Non rientra nella retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153) la somma il cui pagamento sia stato imposto al datore di lavoro, in favore del lavoratore licenziato, da sentenza che, dichiarata l'illegittimità del licenziamento, abbia ritenuta non operante la cosiddetta tutela reale (art. 18 legge n. 300 del 1970) e limitato la condanna al risarcimento del danno, anche se questo sia stato liquidato in somma corrispondente alla retribuzione che al lavoratore sarebbe spettata per un certo tempo (nella specie, dal licenziamento alla data della sentenza). (V 1927/76, mass n 380723).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)