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Sez. L, Sentenza n. 1927 del 28/05/1976 (Rv. 380723 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DIRITTI DEL LAVORATORE - DIRITTO ALLA RIASSUNZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTENUTO - RETRIBUZIONE - RELATIVA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380723-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DIRITTI DEL LAVORATORE - DIRITTO ALLA RIASSUNZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTENUTO - RETRIBUZIONE - RELATIVA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - INCLUSIONE.*

A norma dell'art 18 della legge n 300 del 1970 il licenziamento illegittimo non interrompe il rapporto di lavoro e quindi non fa venir meno il diritto del prestatore alla retribuzione. Pertanto l'espressione contenuta nel secondo comma della norma citata, secondo cui il lavoratore reintegrato nel posto di lavoro ha diritto al risarcimento del danno per il periodo di tempo compreso tra il licenziamento illegittimo e la sentenza che ordina la reintegrazione deve intendersi - ferma restando l'asserita permanenza del rapporto di lavoro - nel senso che il risarcimento che spetta al lavoratore potra comprendere qualche cosa in piu rispetto al lucro cessante integrale nell'ipotesi che il danno da lui subito ingiustamente risulti maggiore della semplice perdita della retribuzione, come del resto la stessa garanzia minima delle cinque mensilita stabilita dalla legge lascia prevedere. In ogni caso nella somma corrisposta a titolo di risarcimento non puo non contenersi anche, ed in primo luogo, proprio la retribuzione e, stante l'indissolubile vincolo che lega il rapporto assicurativo con quello di lavoro, grava sul datore di lavoro anche l'Onere contributivo commisurato all'intero ammontare del danno liquidato nel caso in cui la liquidazione del danno coincida con quella che sarebbe stata la normale retribuzione nel normale svolgimento del rapporto di lavoro. (V 1618/75, mass n 375215; (V 2428/74, mass n 370825).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 30/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)