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Sez. L, Sentenza n. 12177 del 25/11/1995 (Rv. 494804 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Omesso esame di infermità invalidanti da parte del consulente d'ufficio in secondo grado - Deducibilità in cassazione - Divieto - Limiti.
Stato
decisa il 1995-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494804-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, è inammissibile in sede di legittimità, in quanto concernente temi di contestazione non trattati davanti al giudice di merito, la censura di omesso esame di infermità rilevanti da parte del consulente nominato in grado di appello, ove tale carenza di indagine non sia stata prospettata al giudice del merito successivamente al deposito della relazione del consulente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)