Sez. L, Sentenza n. 2924 del 11/03/1993 (Rv. 481350 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - In genere | Omesso esame di infermità invalidanti da parte del consulente d'ufficio in secondo grado - Deducibilità in cassazione - Divieto - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - In genere
Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, è inammissibile in sede di legittimità, perché concernente temi di contestazione non trattati davanti al giudice di merito, la censura relativa all'omesso esame di infermità invalidanti da parte del consulente tecnico di ufficio nominato in grado di appello, ove tale carenza di indagine non sia stata prospettata al giudice di merito successivamente al deposito della relazione del consulente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)