Sez. L, Sentenza n. 4406 del 06/08/1982 (Rv. 422391 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE GIÀ COSTITUITO - ART. 348 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRA UDIENZA - ESCLUSIONE - DECISIONE DELLA CONTROVERSIA NELLA STESSA UDIENZA - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE GIÀ COSTITUITO - ART. 348 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRA UDIENZA - ESCLUSIONE - DECISIONE DELLA CONTROVERSIA NELLA STESSA UDIENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio di appello disciplinato dal nuovo rito del lavoro - mentre è esclusa la configurabilità della prima delle ipotesi considerate dal primo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. (mancata Costituzione dell'appellante), in quanto la proposizione della impugnazione e la Costituzione dell'appellante si realizzano con il deposito del ricorso - non può trovare applicazione neppure la disposizione relativa alla seconda situazione prevista dallo stesso primo comma dell'articolo citato (mancata comparizione alla prima udienza dell'appellante già costituito), in quanto il rinvio della causa ad una nuova udienza non avrebbe giustificazione diversa dall'assenza dell'appellante e, pertanto, infrangerebbe il divieto delle udienze di mero rinvio, con la conseguente possibilità per il collegio, ove l'appellante non comparisca all'udienza di discussione, di decidere la causa nel merito nella stessa udienza. (Conf 1750/82, mass n 419594).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)