Sez. L, Sentenza n. 1750 del 17/03/1982 (Rv. 419594 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - NECESSITÀ - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - RIGETTO NEL MERITO PER DIFETTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - NECESSITÀ - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - RIGETTO NEL MERITO PER DIFETTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, la Costituzione dell'appellante richiede solo il deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale e non anche il deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata, sicché il mancato deposito di questi ultimi, ancorché necessari ai fini del giudizio sul merito, non può mai condurre ad una pronuncia d'improcedibilità del gravame, ma nel caso, di rigetto nel merito per difetto di prova, sempreché i documenti occorrenti per il suo accoglimento non siano presenti nel fascicolo d'ufficio o in quello dell'appellato. (V 2209/81, mass n 412946; (Conf 5922/80, mass n 409717; (Conf 5163/79, mass n 401781).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)