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Sez. 3, Sentenza n. 994 del 10/04/1970 (Rv. 346490 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - DOMANDA - ECCEZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346490-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - DOMANDA - ECCEZIONE - DIFFERENZE.*

Si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda proposta contro di lui, oppone una controdomanda, chiede, cioe, un provvedimento positivo sfavorevole nei confronti dell'attore che vada oltre il rigetto della domanda del medesimo. Si ha, invece, eccezione riconvenzionale quando il convenuto, rimanendo nell'ambito della mera difesa, viene ad ampliare il tema della controversia, ma non sollecita provvedimenti positivi a suo favore e tende unicamente ad ottenere la reiezione in tutto od in parte della domanda dell'attore, opponendo al diritto azionato da quest'ultimo altro diritto valevole a privare il primo di ogni efficacia. (V 3988-69, massima n 344453 3147-69, massima n 343116).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)