Sez. 3, Sentenza n. 3147 del 26/09/1969 (Rv. 343116 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - DOMANDA RICONVENZIONALE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - DOMANDA RICONVENZIONALE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*
Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga un'altra contro domanda e, cioe, chieda un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda principale. Quando, invece, il convenuto si limita a far valere il suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore al fine di ottenere il rigetto della domanda, si rimane nell'ambito dell'eccezione. (Conf 904-69 massima 339276 846-69 massima 339189).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)