Sez. L, Sentenza n. 1 del 02/01/1986 (Rv. 443647 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - COMPUTO - ART. 17 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1946 PER L'INDUSTRIA - PREVISIONE DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO COME BASE DI CALCOLO - PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - COMPUTO - ART. 17 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1946 PER L'INDUSTRIA - PREVISIONE DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO COME BASE DI CALCOLO - PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Il principio della onnicomprensività della retribuzione del lavoratore subordinato non costituisce una prescrizione di carattere generale, bensì trova applicazione solo nelle specifiche ipotesi previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Pertanto tale principio deve ritenersi operante al fine della Determinazione della base di calcolo della tredicesima mensilità nel settore della industria giacché l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes con DPR 28 luglio 1960 n. 1070, prevede - come base di calcolo - la retribuzione globale di fatto. (V 1081/84, mass n 433237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)