Sez. L, Sentenza n. 7249 del 15/09/1987 (Rv. 455358 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - SPETTANZA - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE IN UNA SEDE DIVERSA DA QUELLA CONVENUTA CON CONSEGUENTE MUTAMENTO DELLA RESIDENZA E NECESSITÀ DI RIORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIA VITA FAMILIARE E SOCIALE - FATTISPECIE (SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLO STESSO COMUNE).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - SPETTANZA - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE IN UNA SEDE DIVERSA DA QUELLA CONVENUTA CON CONSEGUENTE MUTAMENTO DELLA RESIDENZA E NECESSITÀ DI RIORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIA VITA FAMILIARE E SOCIALE - FATTISPECIE (SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLO STESSO COMUNE).*
Il trasferimento del prestatore d'opera (art. 2103 cod. civ.) comporta la dislocazione definitiva del dipendente, per effetto del potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, in Sede diversa da quella convenuta per l'espletamento della prestazione lavorativa ed impone di regola allo stesso dipendente il mutamento della propria residenza e la riorganizzazione della sua vita familiare e sociale. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - in relazione alla domanda proposta da un dipendente di una società di gestione di autostrade, il quale invocava l'art. 27 della contrattazione collettiva di categoria del 1976 - aveva escluso che allo stesso spettasse l'indennità di trasferta in un'ipotesi in cui lo spostamento del luogo di lavoro era avvenuto nell'ambito del territorio dello stesso comune). (V 3292/85, mass n 440958).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)