Sez. L, Sentenza n. 7383 del 09/08/1996 (Rv. 499125 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Spettanza - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE
Il diritto all'indennità di trasferta ed al rimborso delle spese di trasporto (previsto nella specie dal c.c.n.l. 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini, reso efficace "erga omnes" dal d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032) presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla, mentre ai fini del sorgere di tale diritto è irrilevante che il lavoratore renda abitualmente la prestazione in luogo diverso da quello in cui ha sede l'azienda e nel quale è stato stipulato il contratto di lavoro, o che egli risieda in un luogo ulteriore rispetto agli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1032 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)