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Sez. 1, Sentenza n. 2581 del 26/08/1971 (Rv. 353677 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - DELL'IMPOSTA - DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA PER RIMBORSO O PER OPPOSIZIONE - INTERRUZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1971-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353677-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - DELL'IMPOSTA - DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA PER RIMBORSO O PER OPPOSIZIONE - INTERRUZIONE - EFFETTI.*

La domanda di rimborso o l'opposizione del contribuente interrompe la prescrizione in relazione all'intero rapporto tributario inerente all'atto assoggettato a registrazione, onde la finanza puo anche aggravare la misura della tassazione o sottoporre l'atto ad un'aliquota diversa, qualunque sia il motivo della domanda di opposizione del contribuente. Nei confronti di chi ha provocato l'interruzione della prescrizione, essa opera pero nei limiti dell'oggetto dell'atto posto in essere ai sensi dell'art 2943 cod civ, in quanto l'interruzione medesima opera solo in rapporto al diritto fatto valere, venendo meno unicamente per esso l'inerzia, quale elemento essenziale della prescrizione. (nella specie, e stato ritenuto che l'opposizione del contribuente riguardante la sola misura dell'imposta, non potesse valere come atto interruttivo della prescrizione del diritto di contestare anche il titolo e la causale del tributo). (Conf 2204'69, mass n 341544).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)