diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2204 del 21/06/1969 (Rv. 341544 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - DELL'IMPOSTA - DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA PER RIMBORSO O PER OPPOSIZIONE - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - INTERRUZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341544-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONE - DELL'IMPOSTA - DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA PER RIMBORSO O PER OPPOSIZIONE - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - INTERRUZIONE - EFFETTI.*

Sia nel caso di domanda in via amministrativa per rimborso o per opposizione, sia in quello di ricorso alle commissioni tributarie, la prescrizione triennale, prevista dall'art. 136 del RD 30 dicembre 1923, n. 3269, (legge di registro), e interrotta, a favore di entrambe le parti, non limitatamente alla pretesa od all'accertamento specifico che Forma oggetto dell'atto, bensi in relazione all'intero rapporto tributario inerente all'atto sottoposto a registrazione. Conseguentemente, tanto il contribuente, quanto la finanza possono rimettere in discussione e riesaminare senza limitazioni tutta la materia tassabile e la finanza puo anche aggravare la misura richiesta della tassazione o assoggettare l'atto ad una aliquota diversa, qualunque sia il motivo della domanda o dell'opposizione del contribuente. (V. 140-69, mass. N.338040 2565-67, mass. N.329921 1769-63).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 140, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)