diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 43235 del 25/09/2013 Cc. (dep. 22/10/2013) Rv. 257459 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Divieto di "contestazioni a catena" - Fatti oggetto di procedimenti diversi e pendenti davanti ad autorità giudiziarie diverse - Operatività - Rilevabilità nel giudizio di merito rispetto a procedimento concluso con sentenza definitiva - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257459-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, riferita a misure cautelari emesse da giudici aventi diversa competenza territoriale in presenza di una connessione qualificata, può essere dichiarata anche all'esito del giudizio di cognizione, pur ove sia intervenuta sentenza irrevocabile con riferimento alla prima imputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la scarcerazione per decorrenza dei termini, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., disposta all'esito del giudizio abbreviato rispetto ad imputazione, ritenuta connessa per identità del disegno criminoso, rispetto alla quale era stata pronunciata, in altro processo, sentenza irrevocabile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)