Sez. 4, Sentenza n. 7646 del 06/04/1973 Ud. (dep. 31/10/1973) Rv. 125305 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - COLPA E CONCORSO DI COLPE - OBBLIGO DELL'ACCERTAMENTO E DELLA GRADUAZIONE DEL CONCORSO DI COLPA - CONDIZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - COLPA E CONCORSO DI COLPE - OBBLIGO DELL'ACCERTAMENTO E DELLA GRADUAZIONE DEL CONCORSO DI COLPA - CONDIZIONE.*
L'Obbligo del giudice penale di accertare la sussistenza della colpa concorrente della vittima e di graduarla e correlativo unicamente ai fini della misura del risarcimento del danno e della misura della pena. Pertanto detto giudice e tenuto a determinare la misura delle colpe concorrenti solamente quando vi sia stata Costituzione di parte civile: quando, invece, tale Costituzione non vi sia stata, la Determinazione non deve ritenersi necessaria essendo sufficiente che il giudice mostri di aver tenuto conto, nel commisurare la pena, dell'accertata colpa concorrente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)