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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10507 del 15/04/2019 (Rv. 653570 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Distribuzione dell'onere della prova tra creditore e debitore sulla erogazione del mutuo e sulla restituzione delle somme - Opposizione allo stato passivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653570-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con la quale il Tribunale, decidendo sull'opposizione al diniego d'ammissione allo stato passivo del fallimento di un credito portato da alcuni contratti di mutuo fondiario cui risultavano allegati i rispettivi atti di quietanza ed erogazione parziale, aveva motivato l'esclusione con la mancanza degli estratti conto comprovanti l'erogazione delle somme mutuate).

Riferimenti normativi: DPR 21/01/1976 num. 7 art. 3, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)