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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28526 del 06/11/2019 (Rv. 656039 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Mutuo bancario – Fallimento del mutuatario – Insinuazione al passivo della mutuante – Prova della consegna del denaro – Quietanza – Valore probatorio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656039-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante che chieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provata l'erogazione del mutuo, in mancanza della produzione degli estratti del conto corrente su cui era stato effettuato l'accredito, nonostante fosse stata depositata la sopra illustrata documentazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)