Sez. 1, Sentenza n. 5627 del 16/09/1986 (Rv. 448116 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - OPERE ABUSIVE - SANZIONI PECUNIARIE EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - COMPETENZA - SINDACO - TESORIERE - ESATTORE - PRESUPPOSTI.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - OPERE ABUSIVE - SANZIONI PECUNIARIE EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - COMPETENZA - SINDACO - TESORIERE - ESATTORE - PRESUPPOSTI.*
Competente ad emettere l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni pecuniarie (sostitutive della restitutio in pristinum) previste dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765 per le costruzioni abusive è rispettivamente il sindaco (anche prima della espressa indicazione in tal senso contenuta nell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10) ovvero il tesoriere-esattore del comune a secondo che l'atto a norma dell'art. 17 d.m. 18 settembre 1923 abbia concorrente contenuto deliberativo, assommando in sè anche la funzione di atto amministrativo di accertamento dell'an e quantum della sanzione pecuniaria, ovvero sia meramente esecutivo in quanto faccia seguito ad una precedente ordinanza, del sindaco, costitutiva del credito dell'amministrazione, ponendosi come mero atto di inizio della riscossione coattiva ex lege n. 639 del 1910. (V 6717/83, mass n 431433; (V 2381/82, mass n 420261; (V 779/72, mass n 356945).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)