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Sez. U, Sentenza n. 2381 del 19/04/1982 (Rv. 420261 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - OPERE ABUSIVE - SANZIONE PECUNIARIA - RISCOSSIONE ATTRAVERSO ESECUZIONE ESATTORIALE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO NONCHÉ DELLA LEGITTIMITÀ DEL RICORSO ALLA PREDETTA ESECUZIONE - GIURISDIZIONE RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1982-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420261-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - OPERE ABUSIVE - SANZIONE PECUNIARIA - RISCOSSIONE ATTRAVERSO ESECUZIONE ESATTORIALE - OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO NONCHÉ DELLA LEGITTIMITÀ DEL RICORSO ALLA PREDETTA ESECUZIONE - GIURISDIZIONE RISPETTIVA.*

L'opposizione, con la quale il privato insorga avverso l'esecuzione esattoriale promossa nei suoi confronti, a norma del R.d. 14 aprile 1910 n. 639, per la riscossione di sanzione pecuniaria, inflittagli dal sindaco, in relazione a violazioni edilizie, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, per la parte in cui contesti il provvedimento sanzionatorio, sull'an ovvero sul quantum, per violazione delle norme che regolano il concreto Esercizio del relativo potere, in quanto investe posizioni di mero interesse legittimo, a fronte di poteri autoritativi astrattamente conferiti dall'ordinamento a detta autorità comunale; è devoluta, invece, alla cognizione del giudice ordinario, per la parte in cui deduca la non esperibilità dell'esecuzione esattoriale per il suddetto credito, ovvero l'irregolarità dei relativi Atti, in quanto coinvolge la tutela del diritto soggettivo dell'opponente a non subire aggressioni al proprio patrimonio all'infuori dei casi e senza le forme prescritte dalla legge. (Conf 1246/79, mass n 397471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)