Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019 (Rv. 656091 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE | Banca - Mandato ad altra società per la riscossione di cd. “crediti anomali” - Oggetto indeterminato - Nullità della procura - Sussistenza - Atti di indirizzo della Banca d’Italia - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE
Ènulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)