Sez. L, Sentenza n. 4807 del 04/10/1985 (Rv. 442213 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - RIFERIMENTO ALLE ATTITUDINI LAVORATIVE DEL SOGGETTO DA ASSUMERE - POTERI DELL'U.P.L.M.O..*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - RIFERIMENTO ALLE ATTITUDINI LAVORATIVE DEL SOGGETTO DA ASSUMERE - POTERI DELL'U.P.L.M.O..*
Nel sistema delle assunzioni obbligatorie previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, l'U.P.l.m.o., nel disporre l'avviamento al lavoro dell'invalido o assimilato, è tenuto - ove il datore di lavoro, con la richiesta di cui all'art. 16 di detta legge, abbia fatto specifico riferimento alle attitudini lavorative del soggetto da assumere - soltanto ad individuare in quali delle due fondamentali categorie professionali (impiegatizia ed operaia) previste dall'art. 2095 cod. civ., tali attitudini siano inquadrabili ed a provvedere, quindi, in conformità, per il relativo avviamento, senza alcuna facoltà di selezione attitudinale o professionale in base alle particolari mansioni richieste. (V 506/85, mass n 438713).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)