Sez. L, Sentenza n. 506 del 29/01/1985 (Rv. 438713 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA CONTENENTE UNO SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTITUDINI LAVORATIVE DEL SOGGETTO DA ASSUMERE - AVVIAMENTO DI UN LAVORATORE INQUADRABILE IN UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 2095 COD. CIV. - OBBLIGATORIETÀ - ULTERIORI DISTINZIONI DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA CONTENENTE UNO SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTITUDINI LAVORATIVE DEL SOGGETTO DA ASSUMERE - AVVIAMENTO DI UN LAVORATORE INQUADRABILE IN UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 2095 COD. CIV. - OBBLIGATORIETÀ - ULTERIORI DISTINZIONI DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Nel sistema delle assunzioni obbligatorie previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel disporre l'avviamento al lavoro dello invalido od assimilato, è tenuto - ove il datore di lavoro, con la richiesta di cui all'art. 16 di tale legge, abbia fatto specifico riferimento alle attitudini lavorative del soggetto da assumere - soltanto ad individuare in quale delle due fondamentali categorie professionali (impiegatizia ed operaia) previste dall'art. 2095 cod. civ. tali attitudini siano inquadrabili ed a provvedere quindi in conformità per il relativo avviamento, senza necessità di procedere ad ulteriori distinzioni, con la conseguenza che, nell'ipotesi di corrispondenza fra la categoria indicata nella richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato, sussiste in quest'ultimo il diritto soggettivo ad essere assunto dall'impresa verso la quale l'avviamento è avvenuto, rimanendo, pertanto, irrilevante qualsiasi altra indicazione del datore di lavoro circa le attitudini suddette. (V 985/83, mass n 425750; (V 6395/82, mass n 424017; (V 1199/81, mass n 411765; (Conf 6407/82, mass n 424032).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)