Sez. 3, Sentenza n. 6264 del 18/04/2003 (Rv. 562295 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Procura alle liti - Presupposto - Mandato con rappresentanza speciale processuale - Contenuto estensione ed interpretazione - Criteri.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI
La procura alle liti (art. 83 cod. proc. civ.), che abilita il difensore ad esercitare i poteri normativamente spettantigli nel processo, presuppone un rapporto di mandato, con rappresentanza speciale processuale, tra lo stesso e il cliente, il cui contenuto è determinato dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell' intentare la lite o nel resistere ad essa (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha affermato che l'incarico -concernente l'azionato giudizio di responsabilità del professionista- conferito al legale per la difesa in una data controversia non si esauriva nell'instaurazione del giudizio davanti al giudice ritenuto fornito di giurisdizione, ma si estendeva per obbligo di legge anche agli atti successivi necessari per il suo compimento ai sensi dell'art. 1708, primo comma, cod. civ., e quindi, alla tempestiva comunicazione dell'esito del regolamento di giurisdizione - nel caso deciso dalla Corte di Cassazione nel senso della giurisdizione del giudice amministrativo- nonché all'informazione sulla necessità di una nuova procura "ad litem" per l'instaurazione del giudizio avanti a detto giudice, ferma la scelta del cliente se insistere o meno nell'instaurata controversia mediante la nuova iniziativa processuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1708, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)