diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 351 del 11/01/2005 (Rv. 579310 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Autorizzazione a stare in giudizio - Estensione - Riconducibilità dell'azione esperita alla autorizzazione - Contestazione - Natura - Interpretazione di un atto processuale - Conseguenze - Deducibilità della questione in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579310-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE

L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferita ex art. 25, n. 6 e 31, legge fall., al curatore del fallimento dal giudice delegato copre, senza bisogno di una specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione, e l'eventuale limitazione di quest'ultima, in rapporto alla maggiore latitudine dell'azione effettivamente esercitata, costituisce una questione interpretativa di un atto di natura processuale, deducibile in sede di legittimità soltanto qualora sia stata sollevata nel giudizio di merito, richiedendo accertamenti di fatto ai quali la Corte non può procedere d'ufficio (Nella specie, il curatore, autorizzato a proporre l'azione revocatoria dell'art. 67, comma secondo, legge fall., aveva proposto l'azione di inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 44, legge fall.)

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)