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Sez. 1, Sentenza n. 7943 del 01/07/1996 Ud. (dep. 13/08/1996) Rv. 205584 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Provocazione | Condizioni - Necessità che il fatto commesso dalla vittima sia oggettivamente ingiusto - Sussistenza - Erronea valutazione del reo - Rilevanza ai fini della concedibilità dell'attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205584-01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Provocazione

Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione, è necessario che il fatto commesso dalla vittima sia oggettivamente ingiusto (anche con riferimento a norme sociali e di costume), a nulla rilevando l'erroneo convincimento del reo al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)