Sez. 5, Sentenza n. 4918 del 27/02/2013 (Rv. 627150 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Regime di traffico per perfezionamento attivo - Esenzione di dazio delle merci - Ragioni - Sistema della "sospensione" - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In materia doganale, nel regime di traffico per cd. perfezionamento attivo, le merci sono importate in esenzione di dazio per essere lavorate nella Comunità, purché i prodotti compensatori ottenuti siano esportati verso un Paese terzo, le merci importate possano essere individuate nei prodotti compensatori, non siano lesi gli interessi dei produttori comunitari e gli operatori siano stabiliti nella Comunità. Dopo il "perfezionamento", le merci non scontano alcuna fiscalità, essendo destinate, per definizione, a essere riesportate verso Paesi extra CE ed essendo l'importazione temporanea scaricata mediante un conto di appuramento. Il "sistema della sospensione" è soggetto ad autorizzazione e dà luogo alla sospensione della riscossione dei dazi e dell'IVA all'importazione, finché non siano esportati i prodotti compensatori e, per non interrompere la produzione di questi ultimi, non è possibile sostituire le merci d'importazione con merci comunitarie secondo il sistema della compensazione per equivalente. Ne consegue che nessun diritto è dovuto se l'operazione si conclude fisiologicamente con la riesportazione dei prodotti compensatori verso Paesi extra CE; se, invece, per le merci vincolate al regime della sospensione, esso sia appurato con una immissione in libera pratica nel Paese di vincolo, sorge l'obbligazione doganale e sono dovuti i dazi sospesi.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 23/04/2008 num. 450 art. 114, Regolam. Comunitario 23/04/2008 num. 450 art. 115, Regolam. Comunitario 23/04/2008 num. 450 art. 216
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)