Sez. 5 - , Ordinanza n. 16570 del 20/06/2019 (Rv. 654595 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Dazi doganali - Prodotti compensatori - Regime del perfezionamento passivo - Presupposti ed onere probatorio.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
In tema di tributi doganali, il regime di perfezionamento passivo consente, previa autorizzazione, di esportare temporaneamente fuori del territorio dell'Unione europea merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti compensatori, risultanti da queste operazioni, in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, incombendo, in caso di contestazione, sul debitore dell'obbligazione doganale l'onere di provare che tali prodotti risultano dalla lavorazione delle merci in esportazione temporanea (Corte giust. 3 ottobre 2003, causa C-411/01, GEFCO SA).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 145, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 150, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 151
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)