Sez. 5, Sentenza n. 4044 del 09/01/1985 Ud. (dep. 29/04/1985) Rv. 168910 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORMA - MANCANZA DI ESPRESSA DICHIARAZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORMA - MANCANZA DI ESPRESSA DICHIARAZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
La nomina del difensore di fiducia ha natura di negozio a Forma libera, nel senso che l'art. 134 cod. proc. pen., senza esigere forme particolari, richiede che ne sia garantita la provenienza dalla parte interessata. Pertanto, la Mancanza di una espressa dichiarazione di nomina può non avere incidenza sulla sua validità allorché dagli Atti risulti una situazione concreta ed obiettiva di patrocinio, indicativa del conferito incarico, desumibile da fatti e comportamenti concludenti ed univoci. (Conf mass n 145263; (Conf mass n 139919).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)