Sez. 5, Sentenza n. 10953 del 15/05/1978 Ud. (dep. 12/09/1978) Rv. 139919 - 01
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - FORME PRESCRITTE - MANCANZA DI UNA DICHIARAZIONE ESPRESSA DI NOMINA - SITUAZIONE OBBIETTIVA DI PATROCINIO - SUFFICIENZA.*
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - FORME PRESCRITTE - MANCANZA DI UNA DICHIARAZIONE ESPRESSA DI NOMINA - SITUAZIONE OBBIETTIVA DI PATROCINIO - SUFFICIENZA.*
La nomina del difensore di fiducia e un atto a Forma vincolata e deve essere fatta a norma dell'art 134 cod proc pen che, prescrivendo determinate formalita, tende ad assicurare che la nomina provenga dall'imputato. Tuttavia quando dagli Atti risulti una situazione concreta e obbiettiva di patrocinio che dia la certezza del conferimento dell'incarico e irrilevante la Mancanza di una dichiarazione espressa di nomina. (nella specie e stato escluso che tale situazione obbiettiva di patrocinio si verifichi nel caso dell'avvocato che si presenti in udienza e si dichiari difensore di fiducia dell'imputato non comparso, senza svolgere ulteriori attivita difensive, essendo il processo rinviato, su richiesta del PM, a nuovo ruolo per difetto di citazione dello stesso imputato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)