Sez. 1, Sentenza n. 783 del 09/03/1968 (Rv. 332055 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI IN SENTENZA - APPLICAZIONE DELLA TASSA DI TITOLO - PRESUPPOSTO- PRODUZIONE DELLA SCRITTURA DI COMPRAVENDITA DA PARTE DEL MEDIATORE NEL GIUDIZIO AVENTE PER OGGETTO IL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI IN SENTENZA - APPLICAZIONE DELLA TASSA DI TITOLO - PRESUPPOSTO- PRODUZIONE DELLA SCRITTURA DI COMPRAVENDITA DA PARTE DEL MEDIATORE NEL GIUDIZIO AVENTE PER OGGETTO IL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE - SUSSISTENZA.*
Quando un contratto, verbale o scritto, non registrato, costituisce il presupposto logico della pronuncia contenuta in una sentenza, in quanto il giudice lo ha esaminato e ne ha tenuto conto ai fini della decisione emessa, e dovuta la tassa di titolo, di cui all'art. 72 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269). Pertanto, nel giudizio promosso dal mediatore contro le parti di una compravendita immobiliare per la condanna delle stesse del compenso di mediazione, convenuto in misura percentuale sul prezzo, l'attore, se esibisce, a comprova del prezzo stabilito, copia della scrittura privata di compravendita, e tenuto, nonostante la sua estraneita al contratto, al pagamento della tassa di titolo. (V. 1743-66, massima n. 323397).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)