Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 06/07/1966 (Rv. 323397 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI IN SENTENZA - TASSA DI TITOLO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI IN SENTENZA - TASSA DI TITOLO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA.*
La cosiddetta 'tassa di titolò e dovuta, a norma della disposizione dell'art 72 della legge di registro, quando un contratto non registrato costituisce il presupposto logico della pronuncia contenuta in una sentenza ovvero in un decreto ingiuntivo, perche il giudice lo ha esaminato e ne ha tenuto conto per emettere il suo provvedimento. Non occorre che la convenzione non registrata sia invocata da una delle parti a fondamento della propria domanda, essendo sufficiente che essa sia posta comunque dal giudice a base del suo provvedimento. (Cfr 2398/64; 1799/62; 2063/61).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1531 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)