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Sez. 2, Sentenza n. 1546 del 11/06/1963 (Rv. 262304 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - TASSATIVITA.*
Stato
decisa il 1963-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262304-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - TASSATIVITA.*

I mezzi che la legge appresta al titolare del diritto per interrompere la usucapione (e cioe la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, la proposizione di una domanda nel corso del giudizio e la Costituzione in mora) sono tassativamente indicati nell'art 2943 cod civ, richiamato dall'art 1165 dello stesso codice, e, conseguentemente, non puo attribuirsi efficacia interruttiva ad Atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, anche se manifestino la volonta di conservare il diritto. (nella specie e stato ritenuto che non sia idoneo a interrompere l'usucapione l'Esercizio dell'attivita del convenuto, diretta a conseguire il rigetto della domanda dell'attore, che abbia per oggetto l'accertamento giudiziale della inefficacia del titolo di acquisto dello stesso convenuto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)