Sez. 2, Sentenza n. 4837 del 04/08/1988 (Rv. 459657 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE - ATTI IDONEI - RINVIO ALLE NORME IN TEMA DI PRESCRIZIONE - LIMITI.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE - ATTI IDONEI - RINVIO ALLE NORME IN TEMA DI PRESCRIZIONE - LIMITI.*
In tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 cod. civ. alle norme sulla prescrizione in generale, ed in particolare a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso ad Atti diversi da quelli che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa (ipotesi espressamente prevista dall'art. 1167) ovvero ad Atti giudiziali, siccome diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. (V 2929/86, mass n 445949; (V 1016/80, mass n 404470; (V 1546/63, mass n 262304).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1167, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)