diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2366 del 27/08/1963 (Rv. 263641 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CASI TASSATIVI - RICONOSCIUTA AMMISSIBILITA DI UNA DOMANDA DICHIARATA INAMMISSIBILE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1963-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263641-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CASI TASSATIVI - RICONOSCIUTA AMMISSIBILITA DI UNA DOMANDA DICHIARATA INAMMISSIBILE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*

Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice ha carattere eccezionale, in quanto si concreta in una deroga al principio secondo il quale i motivi di nullita si convertono in motivi di impugnazione, e, pertanto, puo essere esercitato solo nei casi tassativamente indicati dalla legge. Tali ipotesi sono, oltre quelle di giurisdizione o di Competenza di cui all'art 353 cod proc civ, la dichiarata nullita, da parte del giudice di appello, della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, il riconoscimento, in appello, della mancata integrazione del contraddittorio o dell'errata estromissione di una parte nel giudizio di primo grado, la dichiarata nullita della sentenza di primo grado a norma dell'art 161 comma secondo cod proc civ, la riforma della sentenza di primo grado che abbia pronunciato sull'Estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art 308 cod proc civ (art 354 cod proc civ), ma non anche l'affermata ammissibilita, da parte del giudice di appello, di una domanda che il primo giudice abbia dichiarata inammissibilè in tale ipotesi, il giudice di appello non deve quindi rimandare le parti davanti al primo giudice, ma deve trattenere la causa e decidere nel merito. (V 34/63, 1675/60, 948/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)