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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20907 del 22/08/2018 (Rv. 650440 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Danni cagionati da un bene appartenente al demanio idrico - Responsabilità del demanio - Esclusione - Responsabilità del soggetto sul quale grava l’obbligo di custodia - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650440-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

Deve essere esclusa la responsabilità dell'Agenzia del Demanio per i danni cagionati da un bene appartenente al demanio idrico ove la gestione, manutenzione e conservazione della "res" siano state affidate ad altro soggetto. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza con la quale la corte di appello aveva escluso la responsabilità del Demanio dello Stato per i danni cagionati da un paletto infisso sul piano viabile costeggiante un fiume, la cui gestione, manutenzione e conservazione erano state affidate alla Regione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)