Sez. 3, Sentenza n. 17204 del 27/08/2015 (Rv. 636589 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Beni su alveo fluviale - Responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. - Individuazione - Criteri - Fattispecie relativa a caduta di un ramo.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Ministero delle Infrastrutture e non del Comune per i danni cagionati da beni posti sull'alveo fluviale sito nel territorio urbano (nella specie, del fiume Tevere in Roma) ove la "res" appartenga al demanio idrico (nella specie, un ramo staccatosi da un platano posto sull'argine) e difetti la prova dell'affidamento degli oneri di manutenzione all'ente locale (in particolare, al servizio giardini comunale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)