Sez. 5, Sentenza n. 45527 del 15/06/2016 Ud. (dep. 28/10/2016) Rv. 268468 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Integrazione del reato di cui all'art. 495 e non di quello di cui all'art. 494 cod. pen.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI
In tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 494, Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)