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Sez. 1, Sentenza n. 11218 del 10/05/2013 (Rv. 626263 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Domanda di affidamento condiviso formulata per la prima volta di fronte al tribunale - Tardività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626263-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ

In tema di procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, non è affetta da inammissibilità per tardività la domanda di affidamento condiviso formulata per la prima volta all'udienza di fronte al tribunale, trattandosi di procedimenti in cui vengono in rilievo finalità di natura pubblicistica relative alla tutela e cura dei minori, non governati, quindi, dal principio della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 art. 1 CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 art. 2, Cod. Civ. art. 155 bis, Cod. Civ. art. 155 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)