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Sez. 1, Sentenza n. 6339 del 21/03/2011 (Rv. 617399 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Affidamento condiviso - Rimodulazione dei periodi di frequentazione del figlio con il genitore - Potere ufficioso del giudice - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617399-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ

In sede di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, rientra nei poteri ufficiosi del giudice rimodulare i periodi in cui il genitore può tenere presso di sé il figlio di cui è disposto l'affidamento condiviso, in relazione alla nuova situazione determinatasi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non viziato da extrapetizione il provvedimento della corte di merito che, in sede di reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni della separazione, aveva confermato l'affido condiviso della figlia minore e che, tenuto conto dell'intervenuto trasferimento per motivi di lavoro della madre, aveva disposto il collocamento presso quest'ultima, nella sua nuova residenza, della predetta, rimodulando, in relazione alla nuova situazione determinatasi, il regime di incontri della minore con il padre, congruamente motivando al riguardo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)