Sez. 3, Sentenza n. 14456 del 22/06/2006 (Rv. 590878 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Danno derivante da insidia stradale - Evento prodotto dalla circolazione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE
Nell'ampio concetto di danno derivante "dalla" circolazione stradale, indicato dall'art. 2054 cod. civ. come possibile fonte di responsabilità, non può essere ricompreso anche il danno prodotto "alla" circolazione del veicolo da un'insidia stradale (nella specie, curva ad angolo retto, non segnalata, né protetta, né illuminata) dovuta alla condotta omissiva dell'ente pubblico proprietario della strada, cioè da fattori estrinseci alla circolazione e non dal dinamismo proprio del veicolo. Ne consegue che, in tal caso, non risulta applicabile il termine di prescrizione di due anni, di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., la cui brevità è giustificata dall'esigenza di accertare la dinamica di un incidente stradale, dovendo trovare applicazione la prescrizione quinquennale prevista dal terzo comma dell'art. 2947.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)