Sez. 3, Sentenza n. 10680 del 24/04/2008 (Rv. 602962 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE) | Prescrizione breve ai sensi del secondo comma dell'art. 2947 cod. civ. (risarcimento del danno prodotto da sinistro stradale) - Applicabilità - Presupposti - Danni derivanti dalla circolazione stradale - Qualificazione di detto ambito - Nesso di dipendenza collegante l'evento alla circolazione medesima - Sufficienza - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE)
Per l'applicabilità della prescrizione breve, ai sensi del secondo comma dell'art. 2947 cod. civ. (nel caso di azione di risarcimento del danno determinato da sinistro stradale), non è necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ad effetto, ma è sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima. (Nella specie la S.C., rigettando il ricorso, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata correttamente ritenuta l'applicabilità della suddetta prescrizione con riferimento all'azione risarcitoria intentata da un terzo trasportato, rimasto danneggiato a seguito di un sinistro stradale, nei confronti di un casellante dell'A.N.A.S. e di quest'ultimo ente per omessa vigilanza nel tratto stradale in cui era avvenuto l'incidente, trattandosi appunto di domanda comunque inerente alla circolazione veicolare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)