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Sez. 1, Sentenza n. 24866 del 21/11/2014 (Rv. 633300 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Art. 72 legge fall. ante riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 - Avvenuta esecuzione del contratto da parte del venditore - Eccezione in senso proprio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633300-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

L'esecuzione del contratto da parte del venditore di cui all'art. 72, primo comma, legge fall. (nel testo anteriore alle modifiche apportate con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), pur costituendo esercizio di un diritto potestativo, non presuppone necessariamente un'iniziativa giudiziale, ma solo una manifestazione di volontà, espressa o desunta da un comportamento extraprocessuale del contraente "in bonis", incompatibile con l'intento di rimettere al curatore la scelta relativa al mantenimento del rapporto. Ne consegue che, in assenza di un'espressa previsione di legge, il suo accertamento da parte del giudice non è subordinato alla formulazione di una eccezione in senso proprio da parte dell'interessato, ma può anche essere rilevata d'ufficio sulla base degli elementi di prova acquisiti agli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la volontà dei venditori di mantenere in vita il rapporto con la società fallita dalla presentazione dell'istanza di ammissione al passivo per il credito dallo stesso derivante, sia pure con clausola di salvezza dei diritti ad essi spettanti, da ritenersi come non apposta).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72 com. 1, Legge Falliment. art. 93, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)