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Sez. L, Ordinanza n. 5208 del 08/03/2026 (Rv. 678342-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Benefici ex art. 1 della l. n. 302 del 1990 (ratione temporis vigente) - Nozione di atti di terrorismo - Fatti anteriori all'introduzione dell'art. 270-sexies c.p. - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678342-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE

Gli atti di terrorismo che, anche in relazione a fatti anteriori all'introduzione del reato previsto dall'art 270-sexies c.p., permettono l'accesso ai benefici di cui all'art. 1 della l. n. 302 del 1990 (ratione temporis vigente), pur non richiedendo il raggiungimento della soglia di rilevanza oggettiva fissata dalla norma penale (vale a dire la possibilità di arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale), devono essere connotati contestualmente dal proposito di incutere timore nella collettività, con azioni indiscriminate e caratterizzate dalla cd. "depersonalizzazione" delle potenziali vittime, e dalla natura organizzata della condotta violenta, ossia dal suo collegamento a un vincolo associativo, anche rudimentale, ma comunque idoneo alla realizzazione di un sia pur generico programma criminoso, che contempli l'uso sistematico della violenza per fini politici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso lo status di vittima del terrorismo per un ufficiale di Polizia che aveva riportato lesioni permanenti nel corso di una manifestazione di protesta attuata da un gruppo di dissidenti, datisi fuoco dinanzi a un'Ambasciata straniera).

Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5, Cod. Pen. art. 270 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)