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Sez. 1, Sentenza n. 15256 del 03/07/2014 (Rv. 631352 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Benefici economici in favore delle vittime del terrorismo - Riconducibilità dell'episodio di violenza ad un programma criminoso che preveda l'uso sistematico della forza - Necessità - Mancanza - Insussistenza del diritto al beneficio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631352-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo ed i loro familiari, non può essere considerata condotta terroristica la "spedizione punitiva", pur violenta, premeditata e tesa a diffondere il panico in una comunità territoriale, al fine di condizionarne l'orientamento politico o, quanto meno, il voto in vista dell'imminente consultazione elettorale, ove non sia riconducibile ad un programma criminoso che preveda il ricorso sistematico all'uso della forza, non risultando una siffatta azione episodica rispondente ad un progetto volto al conseguimento di obbiettivi, comprensibili per gli avversari politici e le istituzioni, trascendenti la singola vicenda (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato i suddetti benefici ad un cittadino del comune di Sezze Romano rimasto gravemente ferito, con conseguenze invalidanti permanenti, a seguito di scontri armati provocati da un gruppo di attivisti di destra durante i quali era stato ucciso anche un altro cittadino).

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1, Legge 23/11/1998 num. 407 art. 2, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)