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Sez. 1, Sentenza n. 7993 del 04/04/2014 (Rv. 630942 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità di occupazione - Opposizione alla stima - Termine - Decorrenza - Proposta di indennità determinata dall'organo tecnico competente - Necessità.
Stato
decisa il 2014-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630942-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

L'art. 20, quarto comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel disporre che contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili, fa implicito ma chiaro riferimento alla sola indennità che sia stata determinata, a norma del terzo comma dello stesso articolo, dall'UTE (oggi dalla Commissione provinciale), che vi provvede su richiesta del prefetto.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)