Sez. 1, Sentenza n. 23966 del 25/11/2010 (Rv. 614811 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Opposizione alla stima definitiva - Termine - Decorrenza per l'espropriante - Dalla comunicazione della stima alle parti - Esclusione - Dal deposito della relazione di stima e dall'inserzione dell'avviso nel FAL - Opposizione all'indennità di occupazione temporanea e ipotesi di "anomalie procedimentali" - Differenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, la comunicazione all'interessato del "quantum" dell'indennità di espropriazione fissato in sede amministrativa, ovvero la acquisizione "aliunde" della notizia del relativo ammontare, non bastano a far decorrere il termine di trenta giorni, di cui all'art. 19 della legge n. 865 del 1971, per proporre opposizione alla stima definitiva, da qualunque interessato (quindi anche da parte dell'ente espropriante), occorrendo anche il deposito della relazione di stima nella segreteria del Comune, l'inserzione dell'avviso di deposito nel Foglio degli annunci legali della Provincia e la notifica della determinazione concreta dell'indennità definitiva ai proprietari espropriati; ciò diversamente sia dall'indennità di occupazione temporanea, di cui all'art. 20 della legge n. 865 del 1971, il cui termine di opposizione decorre (allorquando l'ente espropriante sia lo stesso comune) dal momento in cui esso abbia ricevuto comunicazione della stima dalla commissione competente, sia dalle ipotesi di "anomalia procedimentale" in cui il decreto di esproprio segue (e non precede) la stima, con la conseguenza che, allorché opponente sia l'espropriante, il termine per l'opposizione decorre dalla adozione del medesimo decreto.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)