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Sez. U, Sentenza n. 24758 del 25/11/2009 (Rv. 609864 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Pubblico ministero - Prestazione di consenso a istanza di patteggiamento formulata da congiunto - Scarsa rilevanza disciplinare - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609864-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Qualora un magistrato del P.M. (nella specie titolare di una Procura della Repubblica) presti consenso all'istanza di patteggiamento della pena formulata da uno stretto congiunto (nella specie il fratello), l'apprezzamento dell'eventuale modesta rilevanza disciplinare della condotta che non rende configurabile l'illecito, a norma dell'art. 3-bis d.lgs. n. 109/2006, introdotto dall'art. 1, lett. e), della legge 24 ottobre 2006 n. 269, non può fondarsi né sulla modesta gravità del reato, né sulla circostanza che la pena patteggiata sia stata ritenuta congrua dal giudice, né sul disinteresse della persona offesa alla vicenda processuale, che sono da considerare eventi recessivi a fronte di un comportamento idoneo ad arrecare discredito oggettivo all'ordine giudiziario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/2006 num. 3 art. 109, Decreto Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)